Sentenza — n. 39608/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PONTE CIRO nato a FERRARA il 17/01/1977 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E CONEZDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 07/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 10/01/2019 nei confronti di CIRO DE PONTE in relazione al reato di cui agli artt. 640, 61 n 7) e 81 cod. pen 2. Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta in Cancelleria rimessione di querela ritualmente accettata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 39608/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PONTE CIRO nato a FERRARA il 17/01/1977 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E CONEZDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 07/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 10/01/2019 nei confronti di CIRO DE PONTE in relazione al reato di cui agli artt. 640, 61 n 7) e 81 cod. pen 2. Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta in Cancelleria rimessione di querela ritualmente accettata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il