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Ordinanza — n. 39603/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carmine Fummo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the conviction for the crime of illegal possession of drugs, arguing for a reclassification to a lesser offense. The court rejected this because the appeal failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning and relied on mere factual disputes rather than legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not contain a specific and critical analysis of the reasoning of the judgment under review, limiting itself to re-evaluating factual findings.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack critical analysis factual re-evaluation criminal procedure law Court of Cassation riciclaggio di denaro appropriazione indebita di fondi flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 648 bis cod. pen.
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 20/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 05/05/2020 nei confronti di FUMMO ARMIN inrelazione al reato di cui all'art. 648 bis cod.
Art. 648 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del reato e all'omessa riqualificazione nella più lieve ipotesi di cui all'art.
Art. 712 cod. pen.
quanto alla ritenuta sussistenza del reato e all'omessa riqualificazione nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod.
art. 648 bis cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 20/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 05/05/2020 nei confronti di FUMMO ARMIN inrelazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
quanto alla ritenuta sussistenza del reato e all'omessa riqualificazione nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMMO CARMINE nato a NAPOLI il 11/04/1973 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 20/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 05/05/2020 nei confronti di FUMMO ARMIN inrelazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del reato e all'omessa riqualificazione nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., è inammissibile poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, con cui il ricorrente non si confronta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio preciso ed univoco gravante sul prevenuto che ha consentito di ritenere provato in tutti i suoi elementi il reato così come contestato e ha comportato la reiezione dell'invocata derubricazione del fatto nella fattispecie colposa dell'incauto acquisto), oltre che costituito da mere dogiianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva sostanzialmente in un apprezzamento di fatto (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore Il