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Ordinanza — n. 39602/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39602/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARVIERI VALTER nato a MONTENERO DI BISACCIA il 09/02/1974 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 10/11/2022, ha confermato la sente za resa dal Tribunale di Vasto in data 08/04/2019 nei confronti di SPARVIERI ALTER in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640 cod. pen.,con la recidiva specifica ed infraquinquennale. Lette le conclusioni della parte civile; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena base in quanto eccessiva e asseritamente sproporzionata, sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata sulle pertinenti ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della negativa personalità del prevenuto, gravato dai numerosi precedenti penali specifici, costituiti da ben ventinove condanne irrevocabili per il delitto di truffa); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39602/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, infine, va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (in questo senso, cfr. Sez. 4 - , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01. Tale attività non si rinviene nel caso in esame, con la conseguenza che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa precedenti penali rilevanti remissione della pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARVIERI VALTER nato a MONTENERO DI BISACCIA il 09/02/1974 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 10/11/2022, ha confermato la sente za resa dal Tribunale di Vasto in data 08/04/2019 nei confronti di SPARVIERI ALTER in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640 cod. pen.,con la recidiva specifica ed infraquinquennale. Lette le conclusioni della parte civile; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena base in quanto eccessiva e asseritamente sproporzionata, sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata sulle pertinenti ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della negativa personalità del prevenuto, gravato dai numerosi precedenti penali specifici, costituiti da ben ventinove condanne irrevocabili per il delitto di truffa); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Considerato che, infine, va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (in questo senso, cfr. Sez. 4 - , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01. Tale attività non si rinviene nel caso in esame, con la conseguenza che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore