Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39600/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39600/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICHELUCCI EMANUELE nato a PESCARA il 13/09/1991 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 12/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 03/04/2019 nei confronti di MICHELUCCI EMANUELE in relazione al reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen., con la recidiva ex art. 99 comma secondo n. 2 cod.pen. Considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc.pen., 640 cod.pen. e artt. 62 bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata sulle incontrovertibili risultanze probatorie gravanti sul prevenuto e adeguatamente evidenziate dai giudici di appello e ancora pag. 3 sulla congruità della pena inflitta, ritenuta adeguata ai fatti commessi, tenuto conto anche dei precedenti recenti e gravi del prevenuto, che hanno correttamente escluso in radice la concessione dei benefici di legge invocati); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contestala violazione dell'art.641 cod. pen. per aver la Corte territoriale omesso la riqualificazione dei fatti come insolvenza fraudolenta (in luogo della più grave ipotesi contestata di truffa contrattuale), è manifestamente infondato in quanto la prospettazione difensiva risulta smentito dalla doppia sentenza conforme, che ha adeguatamente argomentato circa la sussistenza del reato per cui è stata ritenuta la responsabilità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 192 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 39600/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La diversa tesi prospettata dal difensore necessita di valutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito ripetizione dell'indebito recupero dei costi irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 192 cod. proc.pen
Considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc.pen., 640 cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICHELUCCI EMANUELE nato a PESCARA il 13/09/1991 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 12/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 03/04/2019 nei confronti di MICHELUCCI EMANUELE in relazione al reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen., con la recidiva ex art. 99 comma secondo n. 2 cod.pen. Considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc.pen., 640 cod.pen. e artt. 62 bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata sulle incontrovertibili risultanze probatorie gravanti sul prevenuto e adeguatamente evidenziate dai giudici di appello e ancora pag. 3 sulla congruità della pena inflitta, ritenuta adeguata ai fatti commessi, tenuto conto anche dei precedenti recenti e gravi del prevenuto, che hanno correttamente escluso in radice la concessione dei benefici di legge invocati); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contestala violazione dell'art.641 cod. pen. per aver la Corte territoriale omesso la riqualificazione dei fatti come insolvenza fraudolenta (in luogo della più grave ipotesi contestata di truffa contrattuale), è manifestamente infondato in quanto la prospettazione difensiva risulta smentito dalla doppia sentenza conforme, che ha adeguatamente argomentato circa la sussistenza del reato per cui è stata ritenuta la responsabilità.

La diversa tesi prospettata dal difensore necessita di valutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore Il .