Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against the lower court's conviction for fraud and sentencing errors, but the court found these arguments merely repetitive of issues already rejected by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific legal reasoning required to justify a review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be admissible; those that merely repeat facts or arguments already decided without new legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANERI ANTONIO nato a VASTO il 28/02/1981 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 10/11/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vasto in data 15/04/2019 nei confronti di COLAMERI ANTONI0i n relazione al reato di cui agli artt. 640 comma primo, 61 comma primo, n. 7 cod. pen.. Ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 641 cod. pen., sono inammissibili poiché pedissequamente riproduttivi di profili di censure in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: sul punto, si vedano, in particolar modo, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio (ben evidenziato dalla Corte d'appello) a carico del ricorrente, che ha comprovato la colpevolezza dell'imputato in ordine alla fattispecie di reato contestata, i cui elementi costitutivi sono risultati integrati e certamente provati, in considerazione della condotta del prevenuto che ha concretamente indotto in errore la p.o. sull'effettiva possibilità di corresponsione del prezzo concordato e tanto è bastato per la corretta reiezione dell'invocata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 641 cod. pen.; considerato che gli ultimi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge avuto riguardo agli artt. 62 bis e 133 cod, pen., nonché il vizio motivazionale per manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla determinazione della pena, oltre ad essere anch'essi reiterativi di rilievi già scrutinati e disattesi dai giudici del gravame (si veda, pag. 4 della sentenza impugnata in punto di congruità della pena inflitta), risultano privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore