Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility because the petition was personally signed by the defendant instead of a registered lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than by a lawyer registered in the special register. The defendant argued that the signature was valid, but the court emphasized that under the amended Criminal Procedure Code, such appeals must be signed exclusively by qualified defenders. Consequently, the court ruled the petition void and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 103 legge 23 giugno 2017: Appeals to the Supreme Court must be signed by lawyers in the special register, rendering personal signatures by the party inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PENNA CESARE ROBERTO nato a TRIESTE il 03/04/1961 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 12/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vasto in data 10/01/2019 nei confronti diDELLA PENNACESARE ROBERTO in relazione al reato di cui agli artt. 646 commi primo e terzo, 61 n. 11 cod. pen.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputatO, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Va, infatti, ribadito che «li ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto 2 stesso», (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 — 01).
Lo stesso vale anche quando il difensore si limiti ad autenticare la sottoscrizione, per come avvenuto nel caso in esame. rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Co