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Ordinanza — n. 39592/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39592/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39592/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRUOSSO MICHELE nato a CERIGNOLA il 15/07/1994 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 24/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 17/01/2022, riconosciuta la fattispecie attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. e tenuto conto del vincolo della continuazione, ha rideterminato la pena nei confronti di MICHELE GRUOSSO nella misura di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 648 cpv. cod. pen. (capo 1) e art. 640 cod. pen. (capo 2). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto nei termini della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi dell'insolvenza fraudolenta), non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non confrontandosi con la pertinente motivazione della Corte di appello che, a pag. 3 e ss. della sentenza impugnata, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di condividere la qualificazione giuridica del fatto compiuta dal giudice di primo grado nella fattispecie di truffa, essendo stata provata la reale intenzione del prevenuto, correttamente desunta, oltre che dalla dinamica della condotta, dalla circostanza per la quale egli ha materialmente compilato l'assegno bancario dinanzi al venditore, determinando in capo a quest'ultimo l'erronea consapevolezza di trovarsi di fronte al titolare del conto corrente, così integrando gli artifizi e raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen.; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 39592/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 comma secondo cod. pen. e tenuto conto del vincolo della continuazione, ha rideterminato la pena nei confronti di MICHELE GRUOSSO nella misura di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 648 cpv. cod. pen. (capo 1) e art. 640 cod. pen. (capo 2). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto nei termini della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi dell'insolvenza fraudolenta), non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non confrontandosi con la pertinente motivazione della Corte di appello che, a pag. 3 e ss. della sentenza impugnata, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di condividere la qualificazione giuridica del fatto compiuta dal giudice di primo grado nella fattispecie di truffa, essendo stata provata la reale intenzione del prevenuto, correttamente desunta, oltre che dalla dinamica della condotta, dalla circostanza per la quale egli ha materialmente compilato l'assegno bancario dinanzi al venditore, determinando in capo a quest'ultimo l'erronea consapevolezza di trovarsi di fronte al titolare del conto corrente, così integrando gli artifizi e raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen.; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa appropriazione indebita e appropriazione di poca entità corruzione truffa all'assistenza sociale impiego illecito di valori patrimoniali ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
(capo 1) e art. 640 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRUOSSO MICHELE nato a CERIGNOLA il 15/07/1994 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 24/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 17/01/2022, riconosciuta la fattispecie attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. e tenuto conto del vincolo della continuazione, ha rideterminato la pena nei confronti di MICHELE GRUOSSO nella misura di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 648 cpv. cod. pen. (capo 1) e art. 640 cod. pen. (capo 2). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto nei termini della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi dell'insolvenza fraudolenta), non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non confrontandosi con la pertinente motivazione della Corte di appello che, a pag. 3 e ss. della sentenza impugnata, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di condividere la qualificazione giuridica del fatto compiuta dal giudice di primo grado nella fattispecie di truffa, essendo stata provata la reale intenzione del prevenuto, correttamente desunta, oltre che dalla dinamica della condotta, dalla circostanza per la quale egli ha materialmente compilato l'assegno bancario dinanzi al venditore, determinando in capo a quest'ultimo l'erronea consapevolezza di trovarsi di fronte al titolare del conto corrente, così integrando gli artifizi e raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen.; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il