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Ordinanza — n. 39590/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds and violation of res judicata on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39590/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible and ordered them to pay costs. The court found the appeal by Murolo aspecific because it failed to link its arguments to the appellate court's reasoning, while Esposito's claim regarding recidivism was barred as it concerned a first-instance issue already settled by the lower court. Caracciolo's appeals were rejected for being merely evaluative or manifestly unfounded given the more favorable sentencing by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the appellate judgment; issues not raised against the first-instance decision become res judicata and cannot be re-litigated in the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific grounds requirement res judicata principle recidivism violation sentencing leniency recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018
163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep.
Massime Conformi n. 4712 del 1982
Massime Conformi n. 2654 del 1983
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUROLO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 18/11/1979 ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/10/1967 CARACCIOLO CARMINE ANTONIO nato a AVERSA il 21/02/1985 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MUROLO Massimiliano, ESPOSITO Salvatore e CARACCIOLO Carmine Antonio impugnano la sentenza in data 27/10/2022 della Corte di appello di Campobasso, che ha riformato la sentenza in data 15/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Isernia, riconoscendo a ciascuno circostanze attenuanti generiche rideterminando la pena loro inflitta e confermando la condanna di Murolo per i reati di rapina aggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, lesioni e sequestro di persona; Esposito per tali reati e anche per quello di evasione; Caracciolo per il reato di favoreggiamento.

2. MUROLO lamenta l'omessa motivazione sulla misura dell'aumento della pena per i reati in continuazione. 2.1. Il motivo è aspecifico perché si risolve in una generica enunciazione del vizio, senza tenere conto della saldatura tra la sentenza di appello e quella di primo grado, rispetto alla quale ultima il gravame si risolveva in una sostanziale evocazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio, privo di reali censure alla sentenza di primo grado, così risultando aspecifico.

3. ESPOSITO Salvatore lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. 3.1. Dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che Esposito abbia proposto uno specifico motivo di gravame in relazione al riconoscimento della recidiva, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Da ciò l'inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

4. CARACCIOLO Carmine Antonio lamenta:

1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla sussistenza del reato;

2) Violazione di legge, vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 4.1. Il motivo relativo alla responsabilità è inammissibile perché meramente valutativo delle emergenze processuali e sollevando questioni - conseguentemente- non scrutinabili in sede di legittimità, reiterative di quelle contenute nel gravame e prive di un reale confronto con la sentenza impugnata. 4.2. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché manifestamente infondato, ove si consideri che la Corte di appello ha rideterminato la pena in senso più favorevole all'imputato che, con il presente ricorso, con motivazione che rimane insindacabile in sede di legittimità non essendo mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.

5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consig