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Ordinanza — n. 39589/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding sentencing substitution and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of specific legal grounds and failure to reference the lower court's reasoning. The appellant challenged the substitution of custodial sentences with controlled liberty and alleged violations of recidivism rules, but the court found these arguments implicitly rejected by the appellate court's global assessment of the facts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 53, 56 L. 689/1981; Art. 99, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to precisely state the legal reasons and references to the contested decision, as arguments implicitly rejected by the lower court's global reasoning are not subject to separate review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds substitution of penalty controlled liberty recidivism rules global reasoning court costs ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 53, 56 L. 689/1981
Art. 99, 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica
pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva anche implicita e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv.
Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò
Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHAMED SAAID nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 19/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Teramo in data 11/12/2020,ha rideterminato la pena inflitta a MOUHAMED AAIDnella misura di 6 mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen., confermando nel resto. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'omessa motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata ai sensi degli artt. 53 e 56 della L. 689/1981 e l'altro\ a violazione di legge in relazione agli artt. 99 comma quarto e 133 cod.pen., sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, oltre che pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: sul punto si veda, in particolare, pag.3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato esatta contezza delle ragioni per cui ha ritenuto condivisibile l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, stanti i numerosi precedenti penali a carico del prevenuto che, unitamente ai fatto per cui si è proceduto, sono stati correttamente valutati come sintomatici di un'effettiva ed accresciuta pericolosità sociale dell'imputato;inoltre, quanto alla doglianza che lamenta l'omessa motivazione in punto di invocata conversione della pena detentiva con l'applicazione di una sanzione sostitutiva, giova ribadire che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi in modo logico e adeguatole ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, con la conseguenza che debbano considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva anche implicita e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741;

Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500): evenienza, questa, verificata nel caso di specie in quanto i giudici di appello, pur avendo ritenuto opportuno rideterminare in senso meno afflittivo il trattamento sanzionatorio in ragione del valore contenuto del bene ricettato, hanno sottolineato l'assenza di particolari ragioni idonee a giustificare un'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio stesso, implicitamente rigettando l'invocata sostituzione della pena detentiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/