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Ordinanza — n. 39587/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39587/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39587/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES FRANCESCO nato a SIRACUSA il 02/01/1979 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 24/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Siracusa in data 12/11/2015, ritenuta l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen., ha rideterminato la pena nei confronti di LOPE RANCESCOnella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di ulta, confermando nel resto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 27 Cost. e del D.L. 28/2015 per particolare tenuità dei fatti e non abitualità del comportamento stesso, è inammissibile poiché inerente a nullità non assolute deducibili,ma non dedotte in precedenza, atteso che la particolare tenuità del fatt ex art. 131-bis cod. pen.non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello (come nel caso de quo), ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 27 Cost, art. 131-bis cod. pen, artt. 27 Cost; Ordinanza — n. 39587/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen., ha rideterminato la pena nei confronti di LOPE RANCESCOnella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di ulta, confermando nel resto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 27 Cost. e del D.L. 28/2015 per particolare tenuità dei fatti e non abitualità del comportamento stesso, è inammissibile poiché inerente a nullità non assolute deducibili,ma non dedotte in precedenza, atteso che la particolare tenuità del fatt ex art. 131-bis cod. pen.non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello (come nel caso de quo), ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione assenza di caso di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo insufficienza materiale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
art. 27 Cost
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 27 Cost.
art. 131-bis cod. pen
28/2015 per particolare tenuità dei fatti e non abitualità del comportamento stesso, è inammissibile poiché inerente a nullità non assolute deducibili,ma non dedotte in precedenza, atteso che la particolare tenuità del fatt ex art. 131-bis cod.
artt. 27 Cost
272789 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine agli artt. 27 Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES FRANCESCO nato a SIRACUSA il 02/01/1979 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 24/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Siracusa in data 12/11/2015, ritenuta l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen., ha rideterminato la pena nei confronti di LOPE RANCESCOnella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di ulta, confermando nel resto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 27 Cost. e del D.L. 28/2015 per particolare tenuità dei fatti e non abitualità del comportamento stesso, è inammissibile poiché inerente a nullità non assolute deducibili,ma non dedotte in precedenza, atteso che la particolare tenuità del fatt ex art. 131-bis cod. pen.non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello (come nel caso de quo), ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 3, Sent. n. 23174 del 21/03/2018 Ud. dep. 23/05/2018 Rv. 272789 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine agli artt. 27 Cost. e 648 cod. pen, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in merito agli elementi costitutivi del reato contestato al ricorrente, rinvenuto in possesso di preziosi provento di furto su cui non ha saputo giustificarne la provenienza,in ossequio a pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); osservatoche il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine agli artt. 27 Cost. e 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il