Ordinanza — n. 39586/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTO ALESSANDRO nato a CITTADELLA il 04/02/1984 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 07/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Padova in data 15/02/2021 nei confronti di BETTO ALESSANDRO in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva specifica e reiterata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente l'errata applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 39586/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen., con la recidiva specifica e reiterata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente l'errata applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTO ALESSANDRO nato a CITTADELLA il 04/02/1984 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 07/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Padova in data 15/02/2021 nei confronti di BETTO ALESSANDRO in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva specifica e reiterata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente l'errata applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore Il P