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Ordinanza — n. 39585/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39585/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIROLAMO nato a PALERMO il 09/07/1975 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 11/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 15/06/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di GIROLAMO DI MAIO nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 comma terzo nn.le 2 cod. pen., dichiarando lo stesso interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e confermando nel resto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39585/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 628 comma terzo nn.le 2 cod. pen., dichiarando lo stesso interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e confermando nel resto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione assenza di caso di rigore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIROLAMO nato a PALERMO il 09/07/1975 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 11/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 15/06/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di GIROLAMO DI MAIO nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 comma terzo nn.le 2 cod. pen., dichiarando lo stesso interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e confermando nel resto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore