Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of specific legal error analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and fraud, arguing insufficient evidence and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere factual complaints lacking specific legal errors or procedural nullities, citing established case law that excludes such grievances from appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based solely on disagreement with factual findings or the absence of specific legal errors are inadmissible as they constitute mere complaints rather than valid legal challenges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BIANCO DANIELE nato a PALERMO il 14/07/1990 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 09/12/2019 nei confronti di LO BIANC ANIELE in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 commi primo e terzo cdd. pen.. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza per avere la Corte ritenuto sufficienti elementi meramente indiziari alla base dell'affermazione di colpevolezza del prevenuto in assenza di asserito riscontro probatorio, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibiii in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva solamente in un apprezzamentodifatto(cfr.Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud.,dep. 27/02/2 007, Rv. 236540 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non confrontandosi con la pertinente motivazione della Corte di appello che, a pag. 9 della sentenza impugnata, ha dato contodelle ragioni per cui ha ritenuto di condividere il giudizio di equivalenza compiuto dal giudice di primo grado tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti, in ragione dell'entità e gravità del reato, nonché della pericolosità sociale del reo, desunta dalla sua personalità e dai numerosi precedenti penali specifici; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/