Ordinanza — n. 39583/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAN MUHAMMAD HUSSAIN nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 28/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 20/02/2020 nei confronti di MUHAMMAD HUSSAIN KHAN in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. (capi A e B dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha dato correttamente conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, la cui versione alternativa non è stata correttamente ritenuta credibile, alla luce delle risultanze probatorie (denuncia ed escussione della p.o., nonché indagini e accertamenti di P.G.), che hanno avvalorato il rapporto di materiale detenzione del medesimo con la cosa rubata e confortato l'ipotesi accusatoria oltre ogni ragionevole dubbio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39583/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. (capi A e B dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha dato correttamente conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, la cui versione alternativa non è stata correttamente ritenuta credibile, alla luce delle risultanze probatorie (denuncia ed escussione della p.o., nonché indagini e accertamenti di P.G.), che hanno avvalorato il rapporto di materiale detenzione del medesimo con la cosa rubata e confortato l'ipotesi accusatoria oltre ogni ragionevole dubbio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAN MUHAMMAD HUSSAIN nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 28/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 20/02/2020 nei confronti di MUHAMMAD HUSSAIN KHAN in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. (capi A e B dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha dato correttamente conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, la cui versione alternativa non è stata correttamente ritenuta credibile, alla luce delle risultanze probatorie (denuncia ed escussione della p.o., nonché indagini e accertamenti di P.G.), che hanno avvalorato il rapporto di materiale detenzione del medesimo con la cosa rubata e confortato l'ipotesi accusatoria oltre ogni ragionevole dubbio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Con