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Ordinanza — n. 39580/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39580/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39580/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIA CAMILLO nato a FOGGIA il 19/12/1975 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 07/03/2022, CL I tO I 2c3a ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Modena in data127/12/20181nei confronti di CAMILLO MIRAGLIA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. per errata valutazione della prova fotografica, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio preciso ed univoco gravante sul prevenuto e sulle ragioni per cui la parte offesa è stata ritenuta pienamente attendibile); considerato, altresì, che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, artt. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39580/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. per errata valutazione della prova fotografica, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio preciso ed univoco gravante sul prevenuto e sulle ragioni per cui la parte offesa è stata ritenuta pienamente attendibile); considerato, altresì, che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Parole chiave

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truffa per mestiere irregolarità finanziarie false indicazioni su attività commerciali messa in circolazione di monete false mancata attuazione degli accordi illeciti contratto estimatorio

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 07/03/2022, CL I tO I 2c3a ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Modena in data127/12/20181nei confronti di CAMILLO MIRAGLIA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
artt. 192 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIA CAMILLO nato a FOGGIA il 19/12/1975 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 07/03/2022, CL I tO I 2c3a ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Modena in data127/12/20181nei confronti di CAMILLO MIRAGLIA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. per errata valutazione della prova fotografica, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio preciso ed univoco gravante sul prevenuto e sulle ragioni per cui la parte offesa è stata ritenuta pienamente attendibile); considerato, altresì, che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). osservato pure che le censure difensive sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede quelle che siano rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva sostanzialmente in un mero apprezzamento di fatto Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/0