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Ordinanza — n. 39579/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against extortion conviction for lack of specific legal grounds in appeal petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39579/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabiola Moretti inadmissible and ordered her to pay court costs. Moretti challenged her conviction for aggravated extortion and specific recidivism, arguing violations of law and defects in reasoning. The court rejected these claims because the petition failed to articulate specific legal grounds, merely repeating arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the precise enunciation of legal grounds justifying the review, as it must go beyond a mere reproduction of arguments already decided by the lower courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of legal grounds specific enunciation required repetition of arguments extortion conviction specific recidivism court costs order estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI FABIOLA nato a ROMA il 01/07/1955 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 03/11/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 08/04/2022 nei confronti di FABIOLA MORETTI in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, 628 comma terzo n. 1 cod. pen., con la recidiva specifica, reiterata di infraquinquennale. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di concorso in estorsione aggravata, nonché l'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen., sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, oltre che pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui la ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sulla MORETTI, comprovante il concorso della prevenuta nel reato di estorsione e pag. 6 della sentenza sulla corretta integrazione dell'aggravante contestata, essendo emersocomeall'estorsione abbiano partecipato più soggetti e che tale compresenza abbia ingenerato un particolare stato di timore nella vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore Il Pres