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Ordinanza — n. 39578/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for attempted fraud as inadmissible due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39578/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Tortorici, Pilato, and Tortorici inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a second-instance judgment confirming their conviction for attempted fraud, arguing issues regarding procedural admissibility, liability, and sentencing. The court ruled that these grievances merely reiterated arguments already rejected by the appellate court and sought an impermissible review of factual evaluations, which are precluded at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 360 n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they do not demonstrate violations of law or manifest illogicality, but instead seek a re-evaluation of factual choices or repeat arguments already decided.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility attempted fraud conviction Court of Cassazione manifest illogicality procedural preclusion accusa di truffa contraffazione di merci reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 360 n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TORTORICI MASSIMO nato a CALTANISSETTA il 17/01/1977 TORTORICI MICHELE nato a CALTANISSETTA il 26/04/1968 PILATO ROSALIA nato a CALTANISSETTA il 17/04/1970 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Tortorici Massimo, Pilato Rosalia e Tortorici Michele impugnano la sentenza emessa in data 12/07/2022 della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza in data 12/11/2020 del Tribunale di Caltanissetta, che li aveva condannati per concorso nel reato di tentativo di truffa; letta la nota dell'Avvocato Davide Carlo Schillaci nell'interesse di Tortorici Massimo; letta la nota dell'Avvocato Giuseppe D'Acquì nell'interesse di Pilato Rosalia; considerato che tutte le questioni proposte dai ricorrenti con riguardo alla sussistenza della condizione di procedibilità, alla prova della responsabilità sotto i vari profili -ivi compresa la configurabilità della desistenza o del recesso attivo- alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio sono tutte reiterative delle medesime censure esposte con l'atto di appello, così che reiterano questioni già adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte di appello e propongono in sede di legittimità questioni di merito il cui esame è precluso al giudice della legittimità; rilevato, dunque, che le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. osservato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consiglier