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Ordinanza — n. 39444/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against plea bargain for lack of admissible grounds and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal against a plea bargain inadmissible because the defendant's complaint regarding lack of motivation and failure to consider immediate acquittal grounds did not fall within the statutory list of admissible grounds. The defense argued that the judge ignored potential acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted the lower court explicitly addressed these points based on police investigation results. Consequently, the appeal was rejected de plano as it lacked any of the specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as erroneous legal qualification or illegal penalty; complaints regarding lack of motivation or failure to consider immediate acquittal grounds are inadmissible, and such appeals must be declared inadmissible without formalities.

Parole chiave

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appeal against plea bargain immediate acquittal grounds lack of motivation inadmissible appeal de plano declaration court costs statutory grounds ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSI ALESSANDRO nato a ROMA il 20/10/1975 avverso la sentenza del 17/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LATINAdato iso a,J parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione • Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Ambrosi Alessandro, nel qliale l'imputato si duole del difetto di motivazione e della mancata considerazione da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. • pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e la valutazione in ordine alla insussistenza di cause di immediato proscioglimento è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedirnentaie per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 202