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Ordinanza — n. 39440/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39440/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHETTAB ISSAM nato il 10/12/1978 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Khettab Issarn, ritenuto responsabile, nelle sentenze conformi di merito del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 235 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 235 cod. pen; Ordinanza — n. 39440/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 235 cod. pen.

Parole chiave

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espulsione giudiziaria allegazioni d'asilo contraddittorie allontanamento malgrado rischio di persecuzione verosimiglianza dei motivi d'asilo esclusione del dibattimento pubblico abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 235 cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 235 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHETTAB ISSAM nato il 10/12/1978 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Khettab Issarn, ritenuto responsabile, nelle sentenze conformi di merito del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 235 cod. pen.

Rilevato che il ricorso contiene riferimenti inconferenti alhart. 599 bis cod. proc. pen., non risultando dalla lettura della sentenza che sia intervenuto il "concordato in appello". Rilevato che la questione concernente il provvedimento di espulsione dell'imputato non è stata devoluta alla cognizione della Corte di merito: nei motivi di appello, infatti, la difesa si è limitata a richiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva. Considerato che il motivo è inammissibile: invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali ll giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745), In proposito si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze non ricorrenti nel caso in esame.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Cons