Ordinanza — n. 39433/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPADOPOLA GIUSEPPE LEONARDO nato a SAN SEVERO il 06/11/1985 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; • Visti gli atti e la sentenza impugnata;. esaminato il ricorso proposto personalmente da Pappadopola Giuseppe Leonardo Rilevato che l'impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore. Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod, proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» e che tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'iimpugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39433/2023 — snpen · Corte di Cassazione: esaminato il ricorso proposto personalmente da Pappadopola Giuseppe Leonardo Rilevato che l'impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore. Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod, proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» e che tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'iimpugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPADOPOLA GIUSEPPE LEONARDO nato a SAN SEVERO il 06/11/1985 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
• Visti gli atti e la sentenza impugnata;. esaminato il ricorso proposto personalmente da Pappadopola Giuseppe Leonardo Rilevato che l'impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore. Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod, proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» e che tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'iimpugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente n