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Ordinanza — n. 39430/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39430/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIOLA FRANCESCO nato a TORINO il 01/12/1996 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi dello decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Riola Francesco, ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P:R.- 309/90, per avere detenùto n. 211 dosi di cocaina; n. 186 scaglie di crack; polvere e . scaglie di crack del peso .cli grammi 4.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39430/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P:R.- 309/90, per avere detenùto n. 211 dosi di cocaina; n. 186 scaglie di crack; polvere e . scaglie di crack del peso .cli grammi 4.

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per stupefacenti maggiorazione dissuasiva detenzione eccessiva infrazione grave alla lstup importazione di stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIOLA FRANCESCO nato a TORINO il 01/12/1996 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi dello decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Riola Francesco, ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P:R.- 309/90, per avere detenùto n. 211 dosi di cocaina; n. 186 scaglie di crack; polvere e . scaglie di crack del peso .cli grammi 4.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa del'imputato •si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio determinato in misura superiore al minimo edittaie. Rilevato che il profilo riguardante la determinazione della pena è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, in ragione del quantitativo di sostanza caduta in sequestro, delle modalità di presentazione della droga (confezionata in '211 -bustine 'separate termosaldare), della capacità di approvvigionamento della sostanza stupefacente.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese- processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Co