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Ordinanza — n. 39428/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39428/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione alla richiesta assolutoria come argomentata nei motivi di appelo. - Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo ia ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento puntuale ed esaustivo. Considerato che risulta inammissibile il motivo di ricorso per cessazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc, pen. fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39428/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo ia ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento puntuale ed esaustivo. Considerato che risulta inammissibile il motivo di ricorso per cessazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc, pen. fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr.

Parole chiave

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traffico di cocaina importazione illegale di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti inchiesta per reati di droga commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pornografia leggera
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAIA BENITO nato a TAURIANOVA il 08/10/1979 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della c1ecsione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Pelala Benito, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto e trasportato, in concorso con Scarfò Fabio, un chilogrammo sostanza stupefacente del tipo eroina Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione alla richiesta assolutoria come argomentata nei motivi di appelo. - Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo ia ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento puntuale ed esaustivo. Considerato che risulta inammissibile il motivo di ricorso per cessazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc, pen. fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi