Ordinanza — n. 39426/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ANCER MOHAMMED AMINE nato il 08/04/1984 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; -tt Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da 'Ed Ancer Mohammed Amine, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della sentenza di condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 39426/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della sentenza di condanna.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ANCER MOHAMMED AMINE nato il 08/04/1984 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; -tt Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da 'Ed Ancer Mohammed Amine, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della sentenza di condanna.
Considerato che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni illustrate :nelle conformi sentenze di merito, En cui è stata resa adeguata giustificaziOne delle ragioni poste a fondamento del decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente