Ordinanza — n. 39425/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOVENKO EVGENY nato il 05/10/1984 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Sovenko Evgeny a mezzo del difensore. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge rappresentando che il proprio assistito non ha ricevuto copia della sentenza di primo grado tradotta nella lingua inglese a lui nota.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39425/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge rappresentando che il proprio assistito non ha ricevuto copia della sentenza di primo grado tradotta nella lingua inglese a lui nota.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOVENKO EVGENY nato il 05/10/1984 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Sovenko Evgeny a mezzo del difensore. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge rappresentando che il proprio assistito non ha ricevuto copia della sentenza di primo grado tradotta nella lingua inglese a lui nota.
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto infondata la doglianza in ordine all'annessa traduzione della decisione di primo grado è riproduttivo di critiche confutate dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche. Ritenuto che è pacifico il principio di diritto secondo cui "La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini" (tra le tante v.
Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze Avtandilovich Alexander, Rv. 277775); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre