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Ordinanza — n. 39416/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39416/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39416/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAPINOVA MIKEL nato il 14/10/1972 avverso la sentenza del 20/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato viso parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Kapiney, rikela i ca rr Liliferisore. Considerato che, ai sensi dell'art. 413, pro'r. oen,, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in a ecee 2014 :icorso avverso la sentenza di patteggiamento a :A-,-.)poribile solo per rrioUvi attinenti all'espressione della volontà dell'irneet ,ifiretto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualifica2ir 1,„iw della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39416/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, ai sensi dell'art. 413, pro'r. oen,, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in a ecee 2014 :icorso avverso la sentenza di patteggiamento a :A-,-.)poribile solo per rrioUvi attinenti all'espressione della volontà dell'irneet ,ifiretto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualifica2ir 1,„iw della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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motivi di cassazione remissione della pena responsabilità disciplinare disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato estinzione dell'obbligazione indennità di buonuscita
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAPINOVA MIKEL nato il 14/10/1972 avverso la sentenza del 20/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato viso parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Kapiney, rikela i ca rr Liliferisore. Considerato che, ai sensi dell'art. 413, pro'r. oen,, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in a ecee 2014 :icorso avverso la sentenza di patteggiamento a :A-,-.)poribile solo per rrioUvi attinenti all'espressione della volontà dell'irneet ,ifiretto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualifica2ir 1,„iw della pena o della misura di sicurezza.

Ritenuto che il motivo dedotto, in „., feireazione di responsabilità e si deduce l'assenza di Crine aLa ,:olpevoezza dell'imputato, non è tra quelli per i quali è a rcani 'Li le ,.e-opp,e.-,-iene del ricorso per cassazione; rilevato che le generiche doglianze della contrastano cen il tenore della motivazione, in cui è stata comwelee a ne cata ricDrrersza in atti di cause di immediato proscioglimente lier3i t 1.?9 cod. proc, pen. Ritenuto che !a decisione in ordine alla del -icorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma pen. prevede espressamente, quale unico modello procenirentde per la dieftarazione di inammissibilità .del ricorso avverso la sente: z -)ené-ri, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve e ,;,:eL-•- con condanna del ricorrente al pagamento delle ,.-.e.)-e;(2 della suruna di euro quattromila in favore della Cassa delle e orda ,:1"3 i ,,tvvbandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (Corte n. 1:;,,) 1 -3,6 -2 -)00). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e conda , L)e Zrir -:,,AjdFnento dele spese processuali e della somma di euro qu,:---Wee-Hte, in avare aLla casse nele ammende. Così deciso in data 10 luglio 2023