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Ordinanza — n. 39411/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39411/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI CLELIA nato a SPOLETO il 02/07/1962 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della dieirkiore 1. Spinelli Clelia ricorre per cas:.:,sHerie' avverse) la sentenza, - indicata in epigrafe, con cui la Cer..E.-. ippc o L'Aquila !la confermato la pronuncia di concI n 5Ift carikTo dal Tribunale di Teramo in ordine al reato coe. peri., 73 d.P.R. n.309 del 9 ottobre 199G:, fatto commesso in da:a 1/02/2016.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 39411/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Del pari inammissibili serie le doc2lianze riguardanti l'invocata derubricazione del fatto nella ipotesi oevistu dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Corte 1 appello a evidenziato la rilevanza del dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente caduta in sequestro, ponendo in rilievo l'elevata qualità e il dato concernente il nume:A-ci• dosi ricav:abili (circa 462), così da consentire un'attività Ci, spacco proficua e redditizia, come confermato dalla rilevante somma di denaro trovata nella disponibilità della ricorrente (cfr. p.5).

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti traffico qualificato di eroina confisca dei proventi di reato dipendenza da sostanze atto sessuale con un detenuto reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
Del pari inammissibili serie le doc2lianze riguardanti l'invocata derubricazione del fatto nella ipotesi oevistu dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI CLELIA nato a SPOLETO il 02/07/1962 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della dieirkiore 1. Spinelli Clelia ricorre per cas:.:,sHerie' avverse) la sentenza, - indicata in epigrafe, con cui la Cer..E.-. ippc o L'Aquila !la confermato la pronuncia di concI n 5Ift carikTo dal Tribunale di Teramo in ordine al reato coe. peri., 73 d.P.R. n.309 del 9 ottobre 199G:, fatto commesso in da:a 1/02/2016.

Alla imputata era cortestatt3 di avere lliecitamente detenuto sostanza stupefacente di vario Lipo, 2. All'atto dell'irruzione della peilzii2 nellappurtarnento abita:o dalla Spinelli unitamente alle coimp-Aate, l'imputata si portava al piano superiore e veniva vista gettar: i finestra de: bagno un calzino contenente grammi 350 dì sostunza stupet'acente del tipo eroina. Nel bagno erano rinvenuti cofte iorrisi di eroina e cocaina oltre ad una rilevante somma di darirc idL toor3u della inmoutata era rinvenuto un bilancino di precisicine, nela casa erano sequestrati altri quantitativi di sostanza dei tipo eroina e cocaina occultati in calzini.

All'esito del giudizip di primo grado, il Tribunale riteneva l'imputata responsabile Ci.LTh -2 - b[.)I3 :it:-t1ZiOrìe dello stupefacente gettato dalla finestra. Por e coinput.ate si procedeva separatamente.

3. La difesa ha articolato or novo urift:::) ricorso, contenente diverse doglianze. Larneit iri(:,,s‹,-,.e.r-\,,JnzA o erronea applicazione della legge penale; cont,;3dciitt-J)rieta ed iilogicita della motivazione con riguardo al profilo rHOtio 1'affe:Trnazic-me di penale responsabilità della imputata, Si duole della mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entià ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90;• rappresenta che si sarebe verificata una ipotesi di contrasto ci essendo, sta':a riconosciuta alle coimputate il fatto (i Heve entità.

4. Il ricorso è inammissibile sotto ogni profilo dedotto. Quanto alla ritenuta responsabiiit,U deU'impu:ata,. 13 sentenza impugnata è sostenuta da conferente .airipar,t3to angornentativo. La Corte di appello ha esaminato in moo nona dice e puntuale le circostanze del fatto, ponendo in e. I000ZO 1 ccl,nducen-za degli elementi raccolti a carico della irnp',,ritat:a„ coduo iyerilLro sotto la diretta percezione della P.G., che ha n rL la cc 01 cisfOsI de calzino contenente il rilevante quaintiticH,c, i...uúuti.) scqucstr o.

5. Coerentemente con il compendlo pr-obatiorio rappresentato in sentenza, la Corte di appello ha esciuso che i fatti potessero essere sussunti sotto la fattispecie del reato di favoreggiamento. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, invero, il reato di favoreggiamento non è configurabre lo costanza della detenzione della sostanza stupefacente, stante la natura permanente di tale reato (cfr. Sez. 6, n. 2668 del (7/12/2016, Rv. 268973). I rilievi difensivi si appalesano del tutto generic; e tencienti a sollecitare una non consentita rivisitaziorie del compendio probatorio al cospetto di una motivazione del tutto logica ed esaustiva.

6. Del pari inammissibili serie le doc2lianze riguardanti l'invocata derubricazione del fatto nella ipotesi oevistu dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Corte 1 appello a evidenziato la rilevanza del dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente caduta in sequestro, ponendo in rilievo l'elevata qualità e il dato concernente il nume:A-ci• dosi ricav:abili (circa 462), così da consentire un'attività Ci, spacco proficua e redditizia, come confermato dalla rilevante somma di denaro trovata nella disponibilità della ricorrente (cfr. p.5).

La motivazione rispetta i canoni (-..ririeneut;ci stabiliti in sede di legittimità, ricorrendo il fatto di lieve entità solo nelle ipotesi di minima offensività. Le argomentazioni con cui si contestano gli iasti della perizia tossicologica sono del tutto generiche e non supportate da idonee allegazioni. Il passaggio del ricorso nei quale è riportata l'esito delle analisi non lascia comprendere a quale del diversi reperti si riferisca. Solo l'allegazione dell'inte--e perizia avrebbe consentito alla Corte di Cassazione di saggiare l'eventuale ricorrenza del vizio del travisamento della prova ventilato nel ricorse.

Ininfluenti sulla correttezza della decisione assunta dalla Corte territoriale si rivelano le lagnanze riguadriana l civerso - ratitamen.:o riservato alle coimputate, in favore c.2lie civa:l, segnala la difesa, per lo stesso fatto è stato riconosciuto il Gomma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 a seguito di sentenza Ci patteggiamentio, Ebbene, anche in questo caso la questione T:guardante il prospettato contrasto di giudicati è rimasta sfornpla di documentazione a sostegno. La doglianzd difensiva„ oltre a non essere stata devoluta alla cognizione della (orto di mento, risulta del tutto genericamente posta.

7. Alla dichiarazione d'inarni-nlssi:.-.:,ilita del ricot so segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 /bb

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre.mila in favore della Cassa delle ammend