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Ordinanza — n. 39410/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to waived grounds and procedural incompatibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39410/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding waived grounds. The court ruled that a plea bargain in second instance is only admissible for unwaived reasons, and since the appellant had waived specific grounds, the appeal was procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A plea bargain in second instance is admissible only regarding unwaived grounds; appeals based on waived reasons or procedural defects in the plea's formation are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived grounds second instance procedure inadmissible appeal procedural incompatibility riduzione della pena attenuazione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Considerato che a seguito della reintrocli.p:idd ,::» haIteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
accogliendo la proposta formulata dalle parli Lidien;m Esaminato il ricorso proposto dall'imputa re rilevato che il difensore lamenta 001,37i0iTh o e i e \litiO 6 rrot.ivd..,:i002 relazione all'art. 129 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 129 cod. proc. pen
accogliendo la proposta formulata dalle parli Lidien;m Esaminato il ricorso proposto dall'imputa re rilevato che il difensore lamenta 001,37i0iTh o e i e \litiO 6 rrot.ivd..,:i002 relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 of 08/05/2003, Zardini
dec. 236 of 15/10/2009, Camassa
dec. 22002 of 10/04/2019, Mariniello
Corte Cost. sent. n. 186 of 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANO SAMANTA (CUI 03HQC6H) nato a ROMA il 09/10/1976 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdatp4vviso al parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; MOTIVI DELLA DECI.9110Ni6 Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di- merito, con crhrni,-ife i il Ci i Cilita n parziale riforma della pronuncia emessa dai grado, na ridoi.to la pena inflitta a Timpano Samanta, a! sensi ileL'ad, 5bis rcd. prod. accogliendo la proposta formulata dalle parli Lidien;m Esaminato il ricorso proposto dall'imputa re rilevato che il difensore lamenta 001,37i0iTh o e i e \litiO 6 rrot.ivd..,:i002 relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che a seguito della reintrocli.p:idd ,::» haIteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. peri, ad :)peri:-. dalla legge. n. 103 tel 2017, rivive il principio — elaborato iegittimlà cl vigore del similare istituto previsto dell'art. 5 (_ii9, compia 4; (:od, prod. peri., successivamente abrogato — secondo cunHjiLidce cr3ppello ; deli'accogliere la richiesta di pena concordata, non e t .„:,riuto a mc..tdiai e sui mancato proscioglimento dell'imputato per taluna dule •all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dei i eiteuc ile,/hilduvo, una v ota che l'imputato abbia rinunciato ai motivi (1'impugnaziane,, la .counizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinuncati, peraRre una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione clehe parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. ft :ge Sez. 6, n. 35108 dei 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; dcc. 2 , i 236 dci 15/10,/2.009,. dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; da diúme 22002 el 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 2 1 , desi tema di concordato in appello, è ammissibile avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. prie, perì chi deduci1 motivi relai1vi alla formazione della volontà della pa .-:e cl accelhi-d concordato, ai consenso del pubblico ministero sulla ric0i:.;.:2 cifre:h-ne dolo pronunc!a del giudice, mentre sono ipardrnssiblii 6 hdalliere relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione cHle c,.-)r-r...11Lic:r di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, hoerO deterniviaziele della pena che non si siano trasfusi neLa della ,.;an..'iorgi inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diverta dello duella prevista dalla legge»).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve cito e decicoLo Inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamentc deila :;pese processuali e della somma di euro quattromila in favore 0e:la Cessa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella propc..il-,,/1(rie se rlcorsso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condEc- raiiamE!nto dolo spese processuali e della somma di OLci a o e =, dello cassa delle ammende. Così deciso in data 10 lugl