Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39408/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on qualified recidivism and sentencing motivation grounds, upholding lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39408/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's complaints regarding qualified recidivism and sentencing motivation. The defense argued for a new evaluation of social danger and specific statutory reasoning under Articles 99 and 544 of the Penal Code, while the lower court had already addressed these points. The court ruled that the first-instance judgment provided sufficient reasoning and that the cassation review does not permit a new assessment of the penalty's congruity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The cassation court rejects appeals based on alleged lack of motivation regarding recidivism or sentencing if the lower court's reasoning is sufficient and does not require a new evaluation of the penalty's appropriateness.

Parole chiave

Generato dall'IA
qualified recidivism sentencing motivation cassation inadmissibility social danger assessment penal code articles procedural exhaustion judicial discretion modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
Art. 544 cod. pen.
Art. 545 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011
er:Linc ari H ciuesT, seee (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep.
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011
Sez. U, n. 5582 del 30/09/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVANTAGGIATO JACOPO nato a ROMA il 16/03/1993 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della Ci,i:tCi3 orx Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Avantaw!ara MCITO. - Rilevato che la difesa lamenta: i Viziodi-irDlivattene in relazione all'applicazione della recidiva qualificata; o 1,--3ge! e \tizie di motivazione in relazione alla quantificazione rkHa nona Dlazone degli artt. 99, comma 4, cod. pen., 544, 545 cod rirc,c° een., motivdzione con riferimento alla mancata esclusione della corit ,:st;.d., ct..;;E)Hic..3td, Ritenuto, quanto alla recidiva, che la irnpugn3L e sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo H Corte Ji :riento evic:enzinto l'accresciuta pericolosità sociale dell'impu , de; precedenti penali annoverati di natura specif e;r2. ed rì , -:en::.,idertzione dei fatto che il ricorrente si sia determinato a dernque: -E: mentre iq-a sottoposto E:le misure della sorveglianza speciale, dell'o:::!:hgc, e del'oeblige di presentazione alla polizia giudiziaria.

Rilevato che la motivazione soddisfa i 17r - ì:;,:. er:Linc ari H ciuesT, seee (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marci,:ur..', L 251(392; Sez.. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039- 01). Ritenuto, quanto alle doglianze attinent lAa pena, che la Corte di merito ha giustificato in modo cenT -Lio e Len (2-21;Urdbije :n questa sede la scelta sanzionatoria adottata, la quale i rimesso all'apprezzamento dei giudice Considerato che, nel giudizio di cassaziune, e e rimo,L.io ci cerft. ,,ìr,,Ei che miri ad una nuova valutazione della congruità Jelia penL-: non sia frutto di mero arbitrio o di un ragion.T:iin..)e ("_!CL O (5c17... 5 , 11. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 2591 ,12,.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve eS.:.;ei -C: dichian.lb:i inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle so ii -cces'uli e s,e-ort-H di euro tremila in favore della Cassa delle arni-nehde, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda-x: dele spese processuali e della somma di euro in Vas ca dolo ammende. Così deciso il 10 luglio 2023