Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of admissible evidence of intent to sell.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the lack of evidence for drug trafficking. The lower court found the defendant guilty based on circumstantial evidence, including the nature of the seized cocaine and his presence near a truck, which the appellate court deemed sufficient. The cassation court held that it cannot re-evaluate factual findings or substitute its own judgment for that of the trial court, thus upholding the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own judgment for that of the trial court, and appeals based on the mere prospecting of a different factual assessment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTTA MICHELE nato a ROMA il 15/03/1971 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Vista la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del da lotta Michele, ritenuto responsabile nelle sentenze di merin) cei ren.t.no di cui all'ad. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere Hi:ecilane -ce detenute sostanza stupefacente dl tipo cocaina suddivisa in dive :ai: J. 1.aoitica termosaidaa.
Rilevato che, nel motivo unico ricorso, l ea:_c gdanto segue. Violazione di legge e vizio di motivazionc reLizini -L: dela destinazione ad un uso non personale dello sJ:doci."aceilte cack, ,to in sequestro; assenza di elementi sintomatici della (ie.:Una L--lane alle spaccio; vizio di motivazione per avere la Corte territoriale contoeiran la :..m -o.)lincia di condanna di primo grado senza considerare che le carte processuali non avevano dimostrato l'esistenza di alcun dato sintomatica dalla deAinAzione a terzi del° stupefacente; vizio di motivazione in tema di ,'dHin.azHiie ee:H. prova indiziarla il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle in-iasirrie di esperienza: conferisce al dato preso in esame dalla Corte valore di prova sco. se può escludei-si plausibilmente ogni spiegazione alternativa ()ne riveld V:natesi all'apparenza più verosimile.
Nel caso di specie la versione alternaticra roist cci dalli in -imitato è una plausibile spiegazione rispetto al ragionamcmc espresso daila Cote tersitoriale fondato su illogiche massime di esperiena. Ritenuto che la sentenza impugnata e sori -etta cL conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla dife‹. -;..7,, - Considerato che i rilievi difensivi sono paiescmente versati in tatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzicne della vicenda, ;u me ai cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte di rnerinD, nei ripercocrere ie risultanze in atti, ha sostenuto, con motiva,7ipne (^lei tutto carg -ua, la destinazione alla vendita ed alla cessione ct.z::a ..i,ipel.acern:e caduta m sequestro, ponendo in rilievo il dato noir il_nativo, le caratteristiche di presentazione della sostanza (suddivisa in lmiolucd .sepalati,), lei circostanze de fatto (il ricorrente è stato visto stazionare davantinIlo'3teai:e i ci ablta per un tempo rilevante).
Considerato che esula dai poteri del iecitiunitd quello di una <rilettura> degli elementi di fatto posti ,a sostegno decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva ai giudice di merda, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera proiscetlazierie Lira Cives-a, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle , isolta,i,e pn.ice5snali (Sez li, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945;'' Peiri;arco„ in sece dl non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminaLe dal giudiue ci merito (ex muleis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.2 ,14121).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere -dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese preees'a.f•Iii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanne ii ricorrentecii pagamento delle spese processuali e della somma di euro fa..3ore ecifo Caere de:ie ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 D E PO Il Consigliere estens