Ordinanza — n. 39339/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERAGNA MILAN OMAR nato a MILANO il 05/11/1984 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 luglio 2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano di aveva dichiarato Milan Omar Deragna colpevole dei reati di tentato furto aggravato in danno di supermercato Esselunga (capo 1), fabbricazione di congegno esplosivo (capo 2), ricettazione di un autocarro e di due autovetture (capo 3), furto aggravato di auto (capo 4), installazione di apparecchiature atte a impedire conversazioni telefoniche (capo 5), fatti commessi e accertati il 26 febbraio 2022, condannandolo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed C 3267 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del capo 2, da ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 678 cod. pen.; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha evidenziato la potenziale micidialità del congegno costituito da più bombole di gas infiammabile collegate a miccia -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 678 cod. pen; Ordinanza — n. 39339/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 678 cod. pen.; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha evidenziato la potenziale micidialità del congegno costituito da più bombole di gas infiammabile collegate a miccia -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERAGNA MILAN OMAR nato a MILANO il 05/11/1984 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 luglio 2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano di aveva dichiarato Milan Omar Deragna colpevole dei reati di tentato furto aggravato in danno di supermercato Esselunga (capo 1), fabbricazione di congegno esplosivo (capo 2), ricettazione di un autocarro e di due autovetture (capo 3), furto aggravato di auto (capo 4), installazione di apparecchiature atte a impedire conversazioni telefoniche (capo 5), fatti commessi e accertati il 26 febbraio 2022, condannandolo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed C 3267 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del capo 2, da ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 678 cod. pen.; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha evidenziato la potenziale micidialità del congegno costituito da più bombole di gas infiammabile collegate a miccia -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2