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Ordinanza — n. 39331/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39331/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39331/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO ROBERTO nato a CATANIA il 18/08/1972 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 12 dicembre 2022, del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva respinto la richiesta di Roberto Cosentino di liberazione anticipata per il semestre dal 26 giugno al 24 dicembre 2016; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che i motivi sono generici, in quanto non si confrontano con la specifica ragione - la condotta tenuta il 18 luglio 2016 di assenza dal luogo di lavoro -, ma si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39331/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 12 dicembre 2022, del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva respinto la richiesta di Roberto Cosentino di liberazione anticipata per il semestre dal 26 giugno al 24 dicembre 2016; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che i motivi sono generici, in quanto non si confrontano con la specifica ragione - la condotta tenuta il 18 luglio 2016 di assenza dal luogo di lavoro -, ma si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revoca di prestazioni sociali revoca della sospensione condizionale remissione della pena messa in libertà provvisoria attenuazione libera della pena sospensione del diritto all'indennità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO ROBERTO nato a CATANIA il 18/08/1972 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 12 dicembre 2022, del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva respinto la richiesta di Roberto Cosentino di liberazione anticipata per il semestre dal 26 giugno al 24 dicembre 2016; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che i motivi sono generici, in quanto non si confrontano con la specifica ragione - la condotta tenuta il 18 luglio 2016 di assenza dal luogo di lavoro -, ma si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023