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Ordinanza — n. 39330/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant failed to sign the petition with a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39330/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the appellant, Ben Aissa Kamel, signed the petition personally. Under the new law introduced in 2017, defendants must be represented by a qualified defense lawyer to avoid inadmissibility. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1; Art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Criminal appeals must be signed by a qualified defense lawyer; personal signing renders the petition inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense lawyer requirement personal signing prohibition de plano inadmissibility procedural costs award diritto a un difensore difesa obbligatoria obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AISSA KAMEL nato il 14/08/1978 avverso l'ordinanza del 02/05/2023 del TRIBUNALE di TERNIgàfo avviso alTé parti;`, - udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente da Ben Aissa Kamel; Rilevato che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333); ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023