Cassation appeal dismissed as inadmissible because filed outside the time limits of Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Angelo Ceruso inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Ceruso challenged a suspended sentence for drug trafficking and illegal weapon possession, arguing violations regarding non-punishment grounds and intent. The court ruled the appeal was untimely under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, as it was filed after the statutory deadline for such appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing judgment is inadmissible if filed outside the specific time limits prescribed by law, and the appellant is liable for costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERUSO ANGELO nato a NOCERA INFERIORE il 30/10/2002 avverso la sentenza del 30/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE(-dato avviso alle parti; \ 'udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Angelo Ceruso, imputato dei reati di ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina, la pena di anni due di reclusione ed C 2600 di multa, con la sospensione condizionale della pena. rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con più motivi violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., all'accertamento del fatto, alla sussistenza del dolo, all'assenza di causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre