Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as it is merely a dissent on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by You Xing Fa inadmissible due to a lack of proper motivation. The lower court had rejected the request for probationary placement, and the appellant argued the decision was unmotivated. The court determined that the appellant's complaint was merely a disagreement with the substantive outcome rather than a critique of the reasoning structure, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation based solely on a lack of motivation is inadmissible if the complaint amounts only to a dissent on the merits without criticizing the logical structure of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOU XING FA nato il 15/09/1974 avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; úiA Rilevato che l'ordinanza impugnata, applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare, ha respinto la richiesta, presentata da You Xing Fa, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.