Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits is not a valid ground for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luciano Ricciardi's appeal inadmissible for failing to challenge the substantive decision, only citing a lack of reasoning. The lower court had rejected the request for the executability of the continuation of crimes, and the appellant argued this was due to insufficient motivation. The court ruled that merely disagreeing with the outcome does not constitute a valid critique of the structure of the reasoning within the scope of the admissibility review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A complaint alleging a lack of motivation in a judgment of the first instance is inadmissible if it merely expresses dissent on the merits without criticizing the structure of the reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI LUCIANO nato a CATANIA il 06/03/1990 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Luciano Ricciardi, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che +10 ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.