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Ordinanza — n. 39325/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39325/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Valentin Teodosiu Niki inadmissible due to a lack of proper motivation in the lower court's order. The appellant argued that the trial court failed to evaluate the temporal continuity, homogeneity, and identity of criminal acts, but the higher court found this to be a mere disagreement with the substantive decision rather than a critique of the reasoning structure. Consequently, the court held that such arguments fall outside the permissible scope of motivation review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The court holds that an appeal based solely on a disagreement with the substantive outcome, without specific criticism of the reasoning structure, exceeds the limits of the motivation review permitted in jurisdictional proceedings and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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lack of motivation jurisdictional review substantive disagreement admissibility limits criminal continuity reato continuato reiterazione di reati penali concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEODOSIU VALENTIN NIKI CUI 02T85ZP nato il 28/07/1976 avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Valentin Teodosiu, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che 110 ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato la continuità temporale dei reati, l'omogeneità e l'identità delle condotte; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.