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Ordinanza — n. 39324/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling it attacks merits not structure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39324/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Achraf Salwi's appeal inadmissible for failing to distinguish between a lack of motivation and a disagreement with the substantive decision. Salwi argued the lower court's reasoning regarding the chronological distance and different drug types was insufficient, but the court found this merely expressed dissent on the merits. Consequently, the appeal was rejected, and Salwi was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal based solely on the alleged lack of motivation is inadmissible if it does not demonstrate a defect in the structure of the reasoning but rather expresses disagreement with the substantive outcome.

Parole chiave

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lack of motivation substantive merits criminal appeal inadmissibility court costs procedural defect Cassazione riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALWI ACHRAF nato il 04/11/1996 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; r Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Achraf Salwi, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che ìlgi ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla decisione inerente alle due condanne per reati di spaccio di stupefacenti; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, che ha evidenziato la distanza cronologica e la diversa tipologia delle sostanze cedute, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.