Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning in conditional release denial due to merit disagreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Felice Leonardi's appeal against his conditional release denial inadmissible. Leonardi argued the lower court's order lacked proper reasoning by allegedly misrepresenting his early choice to collaborate and ignoring his study, work, and volunteer activities. The court ruled that his complaints merely expressed disagreement with the substantive assessment of his remorse and reparative conduct, which falls outside the scope of a review limited to the structure of the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: An appeal challenging a decision on conditional release based solely on disagreement with the merits of the factual and legal assessment is inadmissible as it exceeds the limits of the motivation review permitted in a jurisdiction of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI FELICE nato a NAPOLI il 31/05/1987 avverso l'ordinanza del 31/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Felice Leonardi, di concessione della liberazione condizionale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha travisato: il dato relativo all'epoca della scelta collaborativa, antecedente rispetto a quella dei di lui fratelli, e dopo un periodo di latitanza di soli quattro mesi; il dato relativo alle attività di studio, lavorative e di volontariato, risultanti dalle relazioni dell'equipe interna dell'istituto di pena, mentre sul punto al servizio centrale di protezione non erano state chieste informazioni; l'attualità dell'occupazione lavorativa, documentata con il rinnovo di un contratto a tempo determinato, e del volontariato presso una struttura parrocchiale; l'importanza dell'apporto collaborativo dato alle indagini, riconosciuta dalle autorità competenti; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha fondato il giudizio in ordine al non ancora compiuto ravvedimento sulla limitatezza delle attività sociali e sull'assenza di condotte riparative in favore delle vittime dei reati -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settem