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Ordinanza — n. 39322/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits is not a valid ground for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Conti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Conti argued the lower court failed to consider his employment and lack of criminal contacts, but the court found his arguments merely expressed disagreement with the decision's outcome rather than a defect in reasoning. Consequently, the court held that such dissension does not justify a cassation review, which is limited to checking the structure of the motivation.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The court holds that an appeal based solely on disagreement with the substantive decision, without criticizing the structure of the motivation, is inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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lack of motivation cassation appeal substantive dissent procedural inadmissibility court costs probation service criminal record assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI ROBERTO nato a ROMA il 06/08/1966 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata, applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare, ha respinto la richiesta, presentata da Roberto Conti, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha considerato la positività degli elementi disponibili relativi all'occupazione lavorativa, all'assenza di contatti con ambienti della criminalità organizzata, né aveva disposto i necessari approfondimenti istruttori onde verificare la attualità delle informazioni assunte; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha tenuto conto della pendenza di procedimenti penali, delle negative informazioni delle forze dell'ordine e della negative verifica circa l'occupazione lavorativa indicata -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 20