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Ordinanza — n. 39321/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling it is a merit dispute not reviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39321/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding his social danger and suitability for probation, but the Supreme Court found this merely expressed disagreement with the decision's merits. Since the lower court's reasoning was sufficient and the issue concerned the substantive evaluation of risk rather than procedural flaws, the cassation review was outside its jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: The cassation court cannot review the merits of a decision on social danger or the appropriateness of alternative measures when the lower court has provided adequate reasoning, as such disputes fall outside the scope of the admissible motivation check.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect of motivation social danger assessment probation service suitability substantive merit review dipendenza dall'assistenza sociale attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ABDOU nato il 23/09/1972 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata, applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare, ha respinto la richiesta, presentata da Abdou Diop, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione al giudizio sulla residua pericolosità sociale e alla conseguente inidoneità della più ampia misura alternativa; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un dissenso rispetto al merito della decisione - che ha evidenziato come il ricorrente sia stato sottoposto in passato a procedimenti penale per fatti specifici -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.