Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39320/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39320/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39320/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARLETTA SALVATORE nato a CATANIA il 22/07/1959 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; \ ,/ Rilevato che l'ordinanza impugnata, in accoglimento della richiesta presentata da Salvatore Marletta, ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra reati, determinando la pena in anni sedici di reclusione ed C 7.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della commisurazione dell'aumento di pena per il reato satellite; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, che ha indicato i parametri valorizzati nella commisurazione della pena, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39320/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.

Parole chiave

Generato dall'IA
adeguamento della pena proporzionalità della pena individualizzazione della commisurazione penale riesame dell'entità pena errore nella commisurazione della pena formazione di una pena complessiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARLETTA SALVATORE nato a CATANIA il 22/07/1959 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; \ ,/ Rilevato che l'ordinanza impugnata, in accoglimento della richiesta presentata da Salvatore Marletta, ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra reati, determinando la pena in anni sedici di reclusione ed C 7.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della commisurazione dell'aumento di pena per il reato satellite; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, che ha indicato i parametri valorizzati nella commisurazione della pena, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.