Ordinanza — n. 39320/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARLETTA SALVATORE nato a CATANIA il 22/07/1959 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; \ ,/ Rilevato che l'ordinanza impugnata, in accoglimento della richiesta presentata da Salvatore Marletta, ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra reati, determinando la pena in anni sedici di reclusione ed C 7.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della commisurazione dell'aumento di pena per il reato satellite; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, che ha indicato i parametri valorizzati nella commisurazione della pena, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39320/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARLETTA SALVATORE nato a CATANIA il 22/07/1959 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; \ ,/ Rilevato che l'ordinanza impugnata, in accoglimento della richiesta presentata da Salvatore Marletta, ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra reati, determinando la pena in anni sedici di reclusione ed C 7.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della commisurazione dell'aumento di pena per il reato satellite; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, che ha indicato i parametri valorizzati nella commisurazione della pena, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.