Italian Court dismisses appeal for applying pre-trial Constitutional Court ruling in execution phase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Marotta's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marotta argued that the lower court failed to apply a 1991 Constitutional Court ruling regarding abbreviated trial sentencing reductions. The court ruled that such a constitutional pronouncement, issued before the trial, must have been raised during the original judgment phase rather than in the execution stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A constitutional ruling issued prior to the trial judgment must be invoked during the cognizance phase; raising it in the execution phase constitutes a manifestly unfounded violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA GIUSEPPE nato a PIETRAPERZIA il 03/01/1959 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Giuseppe Marotta, di rideterminazione della pena inflitta con sentenza 15 aprile 1999 della Corte di appello di Caltanissetta, che non aveva applicato la diminuzione di pena per il rito abbreviato chiesto dalla difesa, ma non ammesso per l'opposizione del pubblico ministero; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto la sentenza era stata emessa senza applicare la pronuncia n. 81/1991 della Corte costituzionale; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto viene chiesta al giudice dell'esecuzione l'applicazione di una pronuncia costituzionale anteriore rispetto al giudizio di cognizione, e dunque viene denunciata una violazione di legge che doveva essere dedotta in quel giudizio, e non nella fase esecutiva; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023