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Ordinanza — n. 39318/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of merit, ruling it exceeds motivational review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39318/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cosimo Di Cesaria inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a Brindisi Tribunal order denying the executability of continued crimes, arguing solely that the decision lacked motivation. The court rejected this claim, holding that the argument merely questioned the decision's merits rather than its structure, thus falling outside the permissible scope of motivational review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based solely on the lack of motivation is inadmissible if it amounts to a challenge on the merits, as the review of motivation is limited to the structure of the reasoning, not its substantive correctness.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Lack of Motivation Continued Crimes Executability of Judgments Jurisdictional Review Limits reato continuato reiterazione di reati penali scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARIA COSIMO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 13/03/1973 avverso l'ordinanza del 17/03/2023 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Cosimo Di Cesaria, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.