Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling it is a merit challenge disguised as procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's order solely on grounds of insufficient reasoning, arguing a lack of motivation. The court determined this argument was merely a disagreement with the substantive decision rather than a valid critique of the reasoning structure, which falls outside the scope of review in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal challenges the lack of motivation, the court must verify if the criticism targets the reasoning structure; if it merely expresses dissent on the merits without critiquing the logic, the appeal is inadmissible.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZULLI COSIMO DAMIANO nato a BARI il 12/02/1980 avverso l'ordinanza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Cosimo Damiano Marzulli, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che ilaí ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.