Italian court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding sentencing and denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Francesco Casale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Casale challenged the lower court's sentencing and refusal of generic mitigating circumstances, but the Supreme Court found his arguments generic and lacking specific reasoning. Furthermore, the court ruled that the appellant could not contest the penalty increase for a satellite offense because it was not specifically challenged in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific argumentation regarding the contested decision, or concern points not specifically impugned in the act of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE FRANCESCO nato a PALERMO il 10/04/1960 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 24 giugno 2020, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Francesco Casale colpevole del reato di cui agli artt.4 legge n. 110/1975 e 116 codice strada, commessi il 2 aprile 2018, condannandolo alla pena di mesi due di arresto ed € 400 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che, quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, quanto all'omessa determinazione del quantum dell'aumento di pena per il reato satellite, il motivo non è consentito, in quanto riguarda punto della decisione che non è stato oggetto di specifica impugnazione con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023