Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of counsel signature under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant failed to sign the petition with a qualified defense lawyer. Although the appellant attempted to file the appeal personally, the 2017 legislative reform explicitly removed this right for convicted persons, mandating signature by a registered defense attorney. Consequently, the court rejected the petition without examining its merits and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1; Art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Following the 2017 reform, appeals by convicted persons must be signed by a qualified defense lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAgalirà•VVZiratt~;; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente da Marcello Verdiani; Rilevato che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333); ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 202