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Ordinanza — n. 39314/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation as it is actually a merit challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39314/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a defect of motivation regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to explain why mitigation was rejected, but the court found this to be a substantive disagreement with the decision's merits rather than a structural flaw in reasoning. Consequently, the appeal was rejected as it exceeded the permissible scope of review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When an appeal against a denial of mitigating circumstances is based solely on a lack of motivation, the court must determine if the complaint is a genuine structural defect or merely a disguised challenge to the merits of the decision.

Parole chiave

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lack of motivation generic mitigating circumstances appeal inadmissibility substantive merit challenge Corte di Cassazione tentato omicidio assassinio attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFFINITA FABIO nato a MADDALONI il 18/01/1985 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13 settembre 2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato Fabio Affinita colpevole dei reati di tentato omicidio e detenzione di arma clandestina, commessi il 21 novembre 2021, condannandolo alla pena di anni sette, mesi cinque e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che in termini non censurabili ha dato conto delle ragioni che escludono possa essere riconosciuto l'invocato beneficio -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023