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Ordinanza — n. 39311/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit grounds in expulsion justification review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the first-instance judgment lacked reasoning regarding immigration documents and requested new evidence, while also claiming procedural nullity due to detention during hearings. The court rejected these claims because substantive arguments on expulsion justification and sentencing are precluded in cassation proceedings, and the procedural objection was unfounded as the appellant had participated in subsequent hearings without raising complaints.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998: Appeals to the Court of Cassation against expulsion judgments are inadmissible if they seek a re-evaluation of the justified reason for non-expulsion or the specific sentencing, as these are matters reserved for the first instance.

Parole chiave

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expulsion appeal inadmissibility justified reason preclusion sentencing review cassation procedural nullity detention immigration penalty review permessi di dimora soggiorno illegale motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGHAHOWA HENRY ADESOTU (CUI. 030ZZG3) nato il 27/12/1985 avverso la sentenza del 27/02/2023 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; ciA Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Henry Aghahowa colpevole del reato di cui all'art.14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998, commesso il 12 settembre 2016, condannandolo alla pena di C 10.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con i motivi numerati 3 e 4, assenza di motivazione sulla rilevanza della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa, relativa alla titolarità di permesso di soggiorno dal 2016 al 2018, a regolare attività lavorativa dal 23 gennaio 2015 al 30 giugno 2019, ai figli nati tra il 2013 e il 2018, dati significativi del fatto che l'imputato non poteva essere espulso nel 2016 e comunque aveva giustificato motivo per trattenersi nel territorio dello stato; ha chiesto, con il motivo n. 5, di acquisire il permesso di soggiorno rilasciato in data 7 aprile 2016, non prodotto nel giudizio di primo grado; ha eccepito, al motivo n. 6, la nullità del giudizio di primo grado in quanto all'udienze in data 25 luglio e 19 settembre 2022 l'imputato era detenuto per altra causa; ha denunciato, con il motivo n. 7, assenza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al contenimento della pena al minimo; ritenuto che l'eccezione processuale è manifestamente infondata, in quanto - esaminati gli atti - risulta che l'imputato era stato presente a dibattimento; che alle udienze in data 25 luglio e 19 settembre 2022, era stato assente e l'udienza era stata rinviata su richiesta del difensore; che alle successive udienze, alle quali l'imputato aveva partecipato, non era stato eccepito alcunché né era stata lamentata alcuna violazione del diritto di difesa; ritenuto che i motivi nn. 3, 4 e 5 hanno contenuto di merito, in quanto sollecitano una rivalutazione, anche sulla base di documenti non acquisiti agli atti, in ordine al giustificato motivo dell'inottemperanza all'espulsione, che è preclusa nel giudizio di legittimità; ritenuto che il motivo n. 7 sollecita la rivalutazione nel merito del trattamento sanzionatorio, che il primo giudice ha motivato evidenziando i precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14