Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing outside statutory time limits for post-amendment penalty appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific time limits established for challenging penalty applications following legislative amendments. The appellant argued for a dismissal based on the absence of statutory grounds, but the Court found no cause for relief. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications filed after legislative novation must strictly adhere to the specific time limits provided by law; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA MICHELINA nato a CASERTA il 10/09/1981 avverso la sentenza del 20/04/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAfato avviso alle parti -;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Michelina Carta, imputata del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, la pena di mesi otto di reclusione; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'assenza di causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla applicabilità di sanzione sostitutiva; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre