Ordinanza — n. 39305/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 03/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata, pronunciata in data 3 maggio 2022, ha dichiarato non luogo a procedere sul reclamo proposto, in data 28 luglio 2021, da Alessio Attanasio che aveva segnalato l'illegittima, stante la permanenza della situazione di pandemia, sospensione della seconda telefonata mensile, risultando insussistente la situazione lamentata dal detenuto e comunque, nelle more, trasferito l'Attanasio presso altro istituto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto la declaratoria di non luogo a procedere equivale a dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, il trasferimento del detenuto dopo l'istanza non muta la competenza a provvedere sul reclamo, la trattazione di reclamo inerente diritti soggettivi va compiuta nel contraddittorio delle parti; rilevato che la decisione impugnata, provvedendo su reclamo avente ad oggetto la lesione, prospettata dal detenuto di una posizione soggettiva qualificabile come diritto, ha- utilizzando la formula "non luogo a provvedere" - dichiarato de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'inammissibilità del reclamo, siccome relativo a pregiudizio non attuale, essendo il detenuto reclamante trasferito in istituto di pena diverso da quello cui si riferiva il reclamo; ritenuto che il motivo di ricorso è generico, in quanto nulla deduce sulla attualità del pregiudizio, che è il requisito la cui sopravvenuta mancanza ha fondato la declaratoria di inammissibilità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39305/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata, pronunciata in data 3 maggio 2022, ha dichiarato non luogo a procedere sul reclamo proposto, in data 28 luglio 2021, da Alessio Attanasio che aveva segnalato l'illegittima, stante la permanenza della situazione di pandemia, sospensione della seconda telefonata mensile, risultando insussistente la situazione lamentata dal detenuto e comunque, nelle more, trasferito l'Attanasio presso altro istituto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto la declaratoria di non luogo a procedere equivale a dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, il trasferimento del detenuto dopo l'istanza non muta la competenza a provvedere sul reclamo, la trattazione di reclamo inerente diritti soggettivi va compiuta nel contraddittorio delle parti; rilevato che la decisione impugnata, provvedendo su reclamo avente ad oggetto la lesione, prospettata dal detenuto di una posizione soggettiva qualificabile come diritto, ha- utilizzando la formula "non luogo a provvedere" - dichiarato de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'inammissibilità del reclamo, siccome relativo a pregiudizio non attuale, essendo il detenuto reclamante trasferito in istituto di pena diverso da quello cui si riferiva il reclamo; ritenuto che il motivo di ricorso è generico, in quanto nulla deduce sulla attualità del pregiudizio, che è il requisito la cui sopravvenuta mancanza ha fondato la declaratoria di inammissibilità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 03/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata, pronunciata in data 3 maggio 2022, ha dichiarato non luogo a procedere sul reclamo proposto, in data 28 luglio 2021, da Alessio Attanasio che aveva segnalato l'illegittima, stante la permanenza della situazione di pandemia, sospensione della seconda telefonata mensile, risultando insussistente la situazione lamentata dal detenuto e comunque, nelle more, trasferito l'Attanasio presso altro istituto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto la declaratoria di non luogo a procedere equivale a dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, il trasferimento del detenuto dopo l'istanza non muta la competenza a provvedere sul reclamo, la trattazione di reclamo inerente diritti soggettivi va compiuta nel contraddittorio delle parti; rilevato che la decisione impugnata, provvedendo su reclamo avente ad oggetto la lesione, prospettata dal detenuto di una posizione soggettiva qualificabile come diritto, ha- utilizzando la formula "non luogo a provvedere" - dichiarato de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'inammissibilità del reclamo, siccome relativo a pregiudizio non attuale, essendo il detenuto reclamante trasferito in istituto di pena diverso da quello cui si riferiva il reclamo; ritenuto che il motivo di ricorso è generico, in quanto nulla deduce sulla attualità del pregiudizio, che è il requisito la cui sopravvenuta mancanza ha fondato la declaratoria di inammissibilità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settem